I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta. Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730 o modello REDDITI -
oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2023 e non
rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2023).
In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per
i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o
eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2023.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:
L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che
intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.
L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.)
è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è
soggetto a controlli.
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di
carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;
A partire dal 1 OTTOBRE 2023 l'INPS non rimborserà ai CAF il compenso per tutte le DSU/ISEE successive alla prima, presentate nello stesso anno e
per lo stesso nucleo familiare. Per queste pratiche, i Caf possono chiedere il pagamento nella misura massima di 25 euro.
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma hanno tutti validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).
È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione ( Isee corrente ) quando, nel periodo di validità della dichiarazione,
intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).
In alcune situazioni è consentito l'aggiornamento dell'indicatore presentando il così detto ISEE corrente.
L'ISEE corrente aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall'art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell'ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.
Possibilità di aggiornare i dati reddituali
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
Qualora l'attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:
Il modello Redditi PF è il modello unificato che permette di effettuare più dichiarazioni fiscali, va presentato entro il 30 settembre.
A differenza del modello 730, i versamenti delle imposte vengono effettuati direttamente dal contribuente tramite il modello F24, presentato in banca o in posta o trasmesso telematicamente.
Per la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti può richiedere assistenza alla compilazione ai CAF e ai professionisti abilitati a svolgere questa attivit&à.
Devono utilizzare il modello Redditi PF i contribuenti che nell'anno di riferimento della dichiarazione hanno conseguito:
Per i modello ACC. AS/PS va dichiarata la residenza stabile e continuativa in Italia
e per i soli titolari di assegno sociale deve essere dichiarato anche l'eventuale periodo di ricovero in istituto o meno.
I pensionati titolari di pensione sociale e assegno sociale devono trasmettere una dichiarazione di responsabilità all'INPS ,
accompagnata da:
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa,
anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.
L'INPS non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il
diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito.
Con la campagna RED ordinaria 2022 l’Istituto richiede ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito l'annuale
dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2021.
Con la campagna RED solleciti 2021 l'INPS richiede la comunicazione di tali redditi per l'anno reddito 2020 solo ai soggetti che non hanno
adempiuto all'obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 (cosiddetti “sollecitati”).
Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2022 (per l’anno reddito 2021) e alla campagna
solleciti 2021 (per il 2020) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 28 febbraio 2023.
Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:
L'IMU deve essere pagata dal proprietario dei seguenti immobili:
L'IMU Si paga con modello F24 o con bollettino di conto corrente postale in due rate con scadenza
il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento.
Si può pagare anche con un unico versamento entro il 16 giugno.
Le aliquote IMU vengono stabilite autonomamente da ogni singolo Comune partendo da un aliquota base:
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi
dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente
Devono presentare la dichiarazione di successione:
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla
data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (seconda ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della
dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli.
La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta).
Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale
dell'Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente.
La registrazione del contratto di locazione di un immobile abitativo è obbligatoria, qualunque sia l'ammontare del canone pattuito, se la sua durata è
superiore a 30 giorni complessivi nell'anno o se formato per atto pubblico o scrittura privata autentica.
Nel regime ordinario di tassazione, sono dovute, al momento della registrazione, l'imposta di registro e l'imposta di bollo.
Inoltre, il reddito derivante dalla locazione concorrerà a formare il reddito complessivo del locatore per Irpef e addizionali.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Possono provvedere alla registrazione sia l'affittuario (conduttore) sia il proprietario (locatore).
Entrambi, infatti, sono responsabili in solido per il pagamento del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Per la registrazione si può incaricare un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio
di un'attività d'impresa o professionale.
Il regime prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall'affitto dell'immobile e l'esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro e dall'imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto.
Anche i contratti di locazione di tipo strumentale possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca (comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).
L'imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone
concordato, per cui si applica un'aliquota del 10%.
Scegliendo la cedolare secca, il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione,
anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.
Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo.
Sia i proprietari che l'inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Se l'immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri.
Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all'abitazione (box, cantina).
Il regime della cedolare secca ha diversi vantaggi. Assolvendo la sola imposta sostitutiva, infatti, il canone di locazione non si cumula con gli altri redditi
ai fini Irpef e addizionali. In più, non sono dovute nè limposta di registro nè l'imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e
la proroga del contratto.
Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale.
In caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l'imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro.
Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell'Agenzia sia con il modello F24 Elementi identificativi.
In quest'ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all'ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l'imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario
comunicare la risoluzione all'ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di cessione se il locatore (colui che dà in affitto l'immobile) o il conduttore (colui che lo prende in affitto) viene sostituito nel contratto
da un nuovo soggetto. Se l'accordo tra le parti non prevede il pagamento di un corrispettivo, occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro).
In caso contrario, l'imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un minimo di 67 euro). Il pagamento va fatto entro 30 giorni
tramite i servizi telematici dell'Agenzia o con il modello F24 Elementi identificativi. In quest'ultimo caso è inoltre necessario comunicare la cessione all'ufficio
in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di proroga se la durata del contratto viene prolungata per un periodo ulteriore. La proroga va sempre comunicata all'Agenzia.
Inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, è necessario versare l'imposta di registro tramite i servizi telematici dell'Agenzia o con il modello
"F24 Elementi identificativi". Nel primo caso, la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito dell'imposta
di registro dovuta. Se si effettua il pagamento con il modello F24, invece, la proroga va comunicata all'ufficio in cui è stato registrato il contratto mediante
presentazione del modello RLI, nello stesso termine di 30 giorni. Nel calcolo dell'imposta da versare si deve tener conto degli eventuali adeguamenti
del canone di locazione (anche, per esempio, dell'adeguamento ISTAT). Se ad essere prorogato è un contratto con cedolare secca,
è necessario confermare l'opzione per la tassazione sostitutiva.
Si parla di rinegoziazione del canone se le parti del contratto decidono di comune accordo di modificare il canone di locazione o di affitto.
L'accordo di modifica del canone, sia in caso di diminuzione che in caso di aumento del canone, può essere comunicato all'Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando,
se si è in possesso del codice Pin, i servizi telematici dell'Agenzia.