I Nostri Servizi


  • Modello 730 - Perchè conviene


    I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    • ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    A chi si presenta


    Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

    Quando e come si presenta


    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta. Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

    Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione


    Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730 o modello REDDITI - oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2023 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2023). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

    La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

    La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

    La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2023.

    Chi può presentare il modello 730


    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2023 al mese di giugno dell'anno 2024;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap.
    Da quest'anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall'avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
    Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
    In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate.
    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
    • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
    Da quest'anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
    Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

  • Modello isee - Cos'è


    L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
    L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

    Come ottenerlo


    Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
    la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;

    A partire dal 1 OTTOBRE 2023 l'INPS non rimborserà ai CAF il compenso per tutte le DSU/ISEE successive alla prima, presentate nello stesso anno e per lo stesso nucleo familiare. Per queste pratiche, i Caf possono chiedere il pagamento nella misura massima di 25 euro.

    La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma hanno tutti validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).

    È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione ( Isee corrente ) quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).

    Isee Corrente


    In alcune situazioni è consentito l'aggiornamento dell'indicatore presentando il così detto ISEE corrente.
    L'ISEE corrente aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.
    Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall'art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell'ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

    Possibilità di aggiornare i dati reddituali
    I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

    • una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
    • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
    Se si verificano tali condizioni la componente reddituale dell'ISEE viene aggiornata prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. L'Indicatore reddituale è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
    Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi.
    Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
    Possibilità di aggiornare i dati patrimoniali
    Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE ordinario viene data la possibilità, a decorrere dal 1 aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
    Al fine di adeguare la modulistica, con Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.

    Attestazione con Omissioni/Difformità


    Qualora l'attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:

    • presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione ` valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
    • Con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate;
    • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
    • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all'atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo "data di presentazione" la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

  • Modello Redditi PF


    Il modello Redditi PF è il modello unificato che permette di effettuare più dichiarazioni fiscali, va presentato entro il 30 settembre.
    A differenza del modello 730, i versamenti delle imposte vengono effettuati direttamente dal contribuente tramite il modello F24, presentato in banca o in posta o trasmesso telematicamente.
    Per la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti può richiedere assistenza alla compilazione ai CAF e ai professionisti abilitati a svolgere questa attivit&à.

    Chi deve presentare il modello


    Devono utilizzare il modello Redditi PF i contribuenti che nell'anno di riferimento della dichiarazione hanno conseguito:

    • redditi d'impresa anche in forma di partecipazione
    • redditi di lavoro autonomo
    • redditi diversi (elencati nell'articolo 67 del Tuir, compresi quelli dichiarabili con il modello 730)
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
    • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
    • redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati posseduti in Italia
    • redditi di capitale
    • redditi di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione)

  • Modelli INV-CIV (ACC. AS/PS )


    Per i modello ACC. AS/PS va dichiarata la residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale deve essere dichiarato anche l'eventuale periodo di ricovero in istituto o meno.
    I pensionati titolari di pensione sociale e assegno sociale devono trasmettere una dichiarazione di responsabilità all'INPS , accompagnata da:

    • Documento d'identità del titolare e del tutore (se presente)
    • Documento d'identità della persona delegata (se presente) e relativa delega firmata
    • Matricola inviata dall'INPS
    Per i modelli ACC. As vanno indicati, se presenti, i periodi di soggiorno all'estero nell'anno richiesto.

  • La dichiarazione della situazione reddituale (RED) - Cos'è


    I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.
    L'INPS non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito.
    Con la campagna RED ordinaria 2022 l’Istituto richiede ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito l'annuale dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2021. Con la campagna RED solleciti 2021 l'INPS richiede la comunicazione di tali redditi per l'anno reddito 2020 solo ai soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 (cosiddetti “sollecitati”). Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2022 (per l’anno reddito 2021) e alla campagna solleciti 2021 (per il 2020) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 28 febbraio 2023.

    A chi è rivolto


    Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:

    • i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
    • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perchè non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF;
    • coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
    • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.
    La circolare INPS 30 novembre 2015, n. 195 individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale all'INPS e mette in evidenza i casi in cui si rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari. Nell'allegato al messaggio n. 4023 del 05/10/2016 sono presenti i riferimenti normativi e le tipologie reddituali rilevanti per ogni prestazione collegata al reddito.
    Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

  • IMU - Chi deve pagare


    L'IMU deve essere pagata dal proprietario dei seguenti immobili:

    • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica );
    • abitazioni principali signorili (accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    Come e quanto si paga


    L'IMU Si paga con modello F24 o con bollettino di conto corrente postale in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Si può pagare anche con un unico versamento entro il 16 giugno.
    Le aliquote IMU vengono stabilite autonomamente da ogni singolo Comune partendo da un aliquota base:

    • 0,86 per cento per i fabbricati che per i terreni edificabili
    • 0,5 per cento per l'abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9)
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
    le stesse possono essere aumentate o ridotte a discrezione del comune.

  • Dichiarazione di successione - Che cos'è


    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
    La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente

    Chi deve presentare la dichiarazione di successione


    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purchè non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
    • gli amministratori dell'eredità
    • i curatori delle eredità giacenti
    • gli esecutori testamentari
    • i trustee.
    Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
    Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Come presentare la dichiarazione


    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF). La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (seconda ricevuta).
    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Come pagare le imposte


    Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente.

  • Contratto di locazione - regime ordinario


    La registrazione del contratto di locazione di un immobile abitativo è obbligatoria, qualunque sia l'ammontare del canone pattuito, se la sua durata è superiore a 30 giorni complessivi nell'anno o se formato per atto pubblico o scrittura privata autentica. Nel regime ordinario di tassazione, sono dovute, al momento della registrazione, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione concorrerà a formare il reddito complessivo del locatore per Irpef e addizionali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

    Possono provvedere alla registrazione sia l'affittuario (conduttore) sia il proprietario (locatore). Entrambi, infatti, sono responsabili in solido per il pagamento del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

    Per la registrazione si può incaricare un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Cedolare secca


    La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale. Il regime prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall'affitto dell'immobile e l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e dall'imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto. Anche i contratti di locazione di tipo strumentale possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca (comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

    L'imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un'aliquota del 10%.

    Scegliendo la cedolare secca, il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

    Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l'inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Se l'immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all'abitazione (box, cantina).

    Il regime della cedolare secca ha diversi vantaggi. Assolvendo la sola imposta sostitutiva, infatti, il canone di locazione non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali. In più, non sono dovute nè limposta di registro nè l'imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto.

    Risoluzione, cessione e proroga dei contratti


    Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale. In caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l'imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell'Agenzia sia con il modello F24 Elementi identificativi. In quest'ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all'ufficio in cui è stato registrato il contratto. Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l'imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario comunicare la risoluzione all'ufficio in cui è stato registrato il contratto.

    Si parla di cessione se il locatore (colui che dà in affitto l'immobile) o il conduttore (colui che lo prende in affitto) viene sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. Se l'accordo tra le parti non prevede il pagamento di un corrispettivo, occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro). In caso contrario, l'imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un minimo di 67 euro). Il pagamento va fatto entro 30 giorni tramite i servizi telematici dell'Agenzia o con il modello F24 Elementi identificativi. In quest'ultimo caso è inoltre necessario comunicare la cessione all'ufficio in cui è stato registrato il contratto.

    Si parla di proroga se la durata del contratto viene prolungata per un periodo ulteriore. La proroga va sempre comunicata all'Agenzia. Inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, è necessario versare l'imposta di registro tramite i servizi telematici dell'Agenzia o con il modello "F24 Elementi identificativi". Nel primo caso, la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito dell'imposta di registro dovuta. Se si effettua il pagamento con il modello F24, invece, la proroga va comunicata all'ufficio in cui è stato registrato il contratto mediante presentazione del modello RLI, nello stesso termine di 30 giorni. Nel calcolo dell'imposta da versare si deve tener conto degli eventuali adeguamenti del canone di locazione (anche, per esempio, dell'adeguamento ISTAT). Se ad essere prorogato è un contratto con cedolare secca, è necessario confermare l'opzione per la tassazione sostitutiva.

    Si parla di rinegoziazione del canone se le parti del contratto decidono di comune accordo di modificare il canone di locazione o di affitto. L'accordo di modifica del canone, sia in caso di diminuzione che in caso di aumento del canone, può essere comunicato all'Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando, se si è in possesso del codice Pin, i servizi telematici dell'Agenzia.